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Mobbing e tutela INAIL: non serve dimostrare l’intento persecutorio? Cosa dice una recente sentenza

Immagine del redattore: dott.ssa_lindatrogi
dott.ssa_lindatrogi
31 ago
Tempo di lettura: 5 min

Quando si parla di mobbing sul lavoro, uno degli aspetti che preoccupa maggiormente chi ritiene di aver subito comportamenti ostili, svalutanti o vessatori è la difficoltà di dimostrare che dietro quelle condotte vi fosse un vero e proprio intento persecutorio.


Ma cosa accade quando, oltre alle vicende lavorative, compare anche una patologia psicologica? Per ottenere il riconoscimento di una malattia professionale da parte dell’INAIL è sempre necessario dimostrare anche l’esistenza di un preciso progetto persecutorio?

Una recente sentenza del Tribunale del lavoro di Reggio Emilia, la n. 337 dell’11 giugno 2025, affronta proprio questo punto e offre uno spunto particolarmente interessante.

Il Tribunale ha distinto, infatti, la prova del mobbing inteso come condotta persecutoria dalla prova dell’origine professionale della patologia.


Una distinzione importante non soltanto dal punto di vista giuridico, che non è l’ambito di questo articolo, ma anche dal punto di vista psicologico e valutativo.

Perché quando una persona sviluppa una patologia psichica in relazione a condizioni di lavoro fortemente critiche, uno degli aspetti da approfondire diventa proprio la relazione tra ciò che è accaduto sul lavoro e il danno alla salute psicologica.

mobbing e tutela inail
mobbing e tutela inail

Mobbing e tutela INAIL: non serve dimostrare l’intento persecutorio. IL CASO

La vicenda riguardava una lavoratrice che aveva denunciato all’INAIL una patologia psichica, descritta negli atti come un grave disturbo d’ansia con depressione, somatizzazioni e sviluppo di fobie, ritenendola conseguenza delle condizioni vissute durante l’attività lavorativa.

L’INAIL aveva inizialmente respinto la domanda e la lavoratrice aveva successivamente promosso ricorso.

Nel corso dell’istruttoria è stato ricostruito un ambiente lavorativo particolarmente deteriorato, caratterizzato, secondo quanto riportato nella sentenza, da disparità nella gestione delle turnazioni, mancata concessione delle pause, difficoltà relative ai riposi e ai permessi previsti dalla legge 104/1992, comportamenti offensivi, isolamento e svalutazione davanti ai colleghi.

La questione diventava quindi particolarmente interessante: per riconoscere la tutela INAIL era necessario dimostrare anche che quelle condotte fossero state poste in essere con uno specifico intento persecutorio?

Secondo il Tribunale, no.


Malattia professionale: il punto centrale è il rapporto tra lavoro e patologia

Nella sentenza viene affermato che, ai fini della tutela sociale, non è necessaria la prova dell’intento persecutorio da parte di chi abbia determinato quelle condizioni lavorative.

Il passaggio fondamentale è un altro: deve essere dimostrato che la patologia sia stata causata dalle particolari condizioni nelle quali il lavoratore ha svolto la propria attività e che tali condizioni abbiano avuto una potenzialità lesiva tale da configurarsi come fattori di rischio lavorativo.


In altri termini, si tratta di tenere distinti due piani.

Dimostrare l’esistenza del mobbing e dimostrare l’origine professionale di una patologia non sono necessariamente la stessa cosa.


Questo non significa che sia semplice ottenere il riconoscimento di una malattia professionale né, tantomeno, che sia sufficiente dichiarare di aver vissuto una situazione lavorativa negativa.

È necessario documentare la patologia e ricostruire il rapporto tra questa e le condizioni lavorative.

Ed è proprio questo secondo aspetto che, dal mio punto di vista professionale di psicologa, merita particolare attenzione.


Se non viene dimostrato l’intento persecutorio, il danno psicologico può comunque esistere

Uno degli equivoci più frequenti consiste nel pensare che, se una determinata situazione non può essere qualificata come mobbing, allora le conseguenze sulla salute psicologica del lavoratore diventino automaticamente irrilevanti.

Non è così.


Una persona può essere esposta per lungo tempo a condizioni organizzative e relazionali fortemente stressanti anche indipendentemente dalla possibilità di dimostrare che qualcuno abbia deliberatamente costruito un progetto finalizzato a perseguitarla.

Umiliazioni, isolamento, svalutazione professionale, conflittualità protratta, carichi e richieste incongrue, difficoltà nella gestione di turni e riposi, marginalizzazione o altre condizioni lavorative disfunzionali possono avere conseguenze significative sul benessere psicologico.


Questo non permette automaticamente di parlare di mobbing e neppure di stabilire automaticamente l’origine professionale di un disturbo.

Permette però di formulare una domanda che, in sede valutativa, diventa fondamentale:

esiste una relazione documentabile tra quelle condizioni lavorative e la patologia psicologica riscontrata?


Ed è qui che diventa importante la valutazione psicologica

In presenza di una possibile malattia professionale di natura psichica, la valutazione non può limitarsi alla constatazione che la persona “sta male”.

Occorre valutare quale sia il quadro psicologico attuale, la sua gravità, quando siano comparsi i sintomi, come si siano evoluti nel tempo e quanto incidano sul funzionamento personale, relazionale, sociale e lavorativo.


È inoltre necessario ricostruire il funzionamento precedente della persona e considerare eventuali altri fattori che possano avere avuto un ruolo.

Una valutazione psicologica e psicodiagnostica può quindi comprendere colloqui clinici e anamnestici, analisi della documentazione disponibile e utilizzo di strumenti psicodiagnostici selezionati in relazione al caso.


In un contesto peritale, però, esiste un principio ancora più importante: la valutazione non deve essere costruita per confermare la versione della persona valutata.

Lo psicologo deve verificare le ipotesi formulate, considerare spiegazioni alternative e distinguere ciò che emerge dalla valutazione psicologica da ciò che appartiene invece alla ricostruzione giuridica dei fatti.


La presenza di problemi psicologici precedenti non esclude necessariamente un ruolo del lavoro

Anche questo aspetto della sentenza è particolarmente interessante.

Nel caso esaminato erano presenti una precedente sindrome ansioso-depressiva e ulteriori condizioni personali ed extralavorative potenzialmente rilevanti.

La CTU ha comunque ritenuto ammissibile un ruolo concausale dell’attività lavorativa rispetto alla patologia psichica insorta.

Dal punto di vista psicologico questo passaggio è importante perché la presenza di una vulnerabilità precedente non permette, da sola, di concludere né che il lavoro sia responsabile della condizione attuale né che il lavoro non possa aver avuto alcun ruolo.


È necessario ricostruire la storia della persona e l’andamento della sintomatologia.

In una valutazione possono quindi assumere rilievo il funzionamento precedente agli eventi lavorativi, l’eventuale presenza di disturbi preesistenti, il momento di comparsa o aggravamento dei sintomi, la loro evoluzione e l'esistenza di ulteriori fattori personali o ambientali.


La realtà psicologica è spesso multifattoriale. Per questo, in determinati casi, oltre alla causalità può essere necessario prendere in considerazione anche il concetto di concausalità.


Il ruolo dello psicologo CTP nei casi di mobbing e malattia professionale

Quando una controversia arriva in sede giudiziaria e sono presenti aspetti relativi alla salute psicologica, può rendersi necessario un approfondimento tecnico.

È in questo contesto che può intervenire anche lo psicologo come Consulente Tecnico di Parte (CTP).

Il suo compito non è stabilire se giuridicamente si sia verificato mobbing: questa valutazione appartiene al giudice sulla base degli elementi acquisiti nel procedimento.

Lo psicologo può invece occuparsi degli aspetti che rientrano nella propria competenza professionale: valutazione del funzionamento psicologico, psicodiagnosi, analisi della sintomatologia, ricostruzione della sua evoluzione e valutazione degli elementi psicologici rilevanti nel caso concreto.


Quando viene disposta una CTU, il CTP può inoltre partecipare alle operazioni peritali nell’interesse tecnico della parte, esaminare metodologia e strumenti utilizzati, formulare osservazioni e contribuire affinché gli aspetti psicologici vengano valutati attraverso procedure scientificamente e professionalmente appropriate.


Come psicologa clinica e psicologa del lavoro mi occupo di valutazioni psicologiche e psicodiagnostiche e di consulenza tecnica di parte in situazioni di mobbing, stress lavoro-correlato, malattia professionale e conseguenze psicologiche derivanti da infortunio sul lavoro.

In questi casi il lavoro psicologico deve necessariamente integrarsi con quello delle altre figure professionali coinvolte, in particolare avvocato e medico-legale, mantenendo ben distinti i rispettivi ambiti di competenza.


Non dimostrare il mobbing non significa non poter documentare una patologia correlata al lavoro

È probabilmente questo il messaggio più importante che possiamo ricavare dalla sentenza del Tribunale di Reggio Emilia.


La difficoltà nel dimostrare uno specifico intento persecutorio non rende automaticamente irrilevante ciò che una persona ha vissuto sul luogo di lavoro e, soprattutto, non elimina la necessità di valutare le eventuali conseguenze sulla sua salute psicologica.

Allo stesso tempo, una situazione lavorativa difficile non è sufficiente, da sola, per dimostrare l'origine professionale di una patologia.

Occorre documentare.

Occorre valutare.

Occorre ricostruire la relazione tra condizioni lavorative, storia personale, comparsa della sintomatologia e quadro psicologico attuale.

Ed è proprio in questo spazio che la valutazione psicologica e psicodiagnostica può fornire un contributo tecnico importante, sia nella fase precedente a un eventuale procedimento sia, attraverso la consulenza tecnica di parte, durante un contenzioso già avviato.

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Linda Trogi Psicologo a Viareggio (LU)
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